|
|
LEGGE 26 FEBBRAIO 1999 N° 42
Disposizioni in materia di
professioni sanitarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Definizione delle professioni sanitarie.
1. La denominazione «professione sanitaria ausiliaria» nel
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di
legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il
decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l’articolo 24
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di
responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi
dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi
corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli
specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le
professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso
alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto
reciproco delle specifiche competenze professionali.
Art. 2
Attività della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie.
1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al
rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle
Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell’articolo 17,
terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, provvedono direttamente le Federazioni predette.
Art. 3
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175.
1. alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le
seguenti modificazioni.
a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole "sugli
elenchi telefonici" sono aggiunte le seguenti: ", sugli elenchi generali di
categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli
esercenti le professioni sanitarie";
b) all’articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente:
"3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono
rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della
pubblicità";
c) all’articolo 3, comma 1, le parole: "sono sospesi
dall’esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari
della censura o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria,
ai sensi dell’articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221";
d) all’articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sugli
elenchi telefonici" sono inserite le seguenti: "e sugli elenchi generali di
categoria";
e) all’articolo 5, comma 4, le parole: "sono sospesi
dall’esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari
della censura o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria,
ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221";
f) all’articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i
seguenti:
"5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per
la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzati per la
pubblicità sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni
autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria
possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici.
5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate
solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità";
g) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - 1. Gli esercenti le
professioni sanitarie di cui all’articolo 1 nonché le strutture sanitarie di
cui all’articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite
dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito
dichiarato per l’anno precedente".
Art. 4
Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella
di attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13
settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre
1996, n. 573, per le professioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni,
ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base,
i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che
abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività
professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti
dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o
degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.
502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio
professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
2. Con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono
stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato
giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e
alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale
esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come
equivalenti ai diplomi universitari, di cui all’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni,
ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base,
ulteriori titoli conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore
anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione, dei profili
professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente
comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di
riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le
disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi, o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato né degli enti di cui agli articoli 25 e 27
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere
delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma
2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti
presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell’esercizio
professionale e dell’accesso alla formazione post-base per i profili
professionali di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 febbraio 1999
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
BINDI, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
|