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LEGGE 10 AGOSTO 2000, N. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000) Art. 1. 1. Gli operatori
delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche
e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale
attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia
della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate
dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè
dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di
pianificazione per obiettivi dell’assistenza. Art. 2. 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area
della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia
professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività,
attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione
e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le
competenze proprie previste dai relativi profili professionali. Art. 3. 1. Gli operatori
delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area
tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le
procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche
su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale,
in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione
delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto
del Ministro della sanità. Art. 4. 1. Gli operatori delle professioni tecniche della
prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività
di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza
ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti
e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali
attività devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilità
derivante dai profili professionali. Art. 5. 1. Il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità,
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti
i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici
corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni
di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso
di diploma universitario o di titolo equipollente per legge. Art. 6. 1. Il Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità
e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale,
include le diverse figure professionali esistenti o che saranno
individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli
articoli 1, 2, 3 e 4. Art. 7. 1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione
delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio
dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire
l’incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del
compimento dei corsi universitari di cui all’articolo 5 della presente
legge l’incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato
da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico
indicato dall’articolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 13 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un
appartenente alle professioni di cui all’articolo 1 della presente
legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in
possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale
predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano
l’obbligo per l’azienda di sopprimere un numero pari di posti di
dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della
normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies.
Con specifico atto d’indirizzo del Comitato di settore per il comparto
sanità sono emanate le direttive all’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione,
nell’ambito del contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza
dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del
Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti
nominati ai sensi del presente comma nonchè delle modalità
di conferimento, revoca e verifica dell’incarico. |