|
|
Testo del decreto-legge coordinato con la
legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 8 del 10 gennaio
2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge
di conversione
sono stampate
con caratteri corsivi
Art.
1.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti
ed emergenza infermieristica
1. In caso di accertata impossibilità a coprire
posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica
mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unità
sanitarie locali, le Aziende ospedaliere,
le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo,
previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie
connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella
programmazione triennale di cui all'articolo 39, commi 19 e 20-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003:
a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia
medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro
da non oltre cinque anni nel rispetto
della procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del
20 settembre 2001;
b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche
al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, per la
durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalitā ed i criteri
indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo.
1-bis. La facoltā di cui al comma 1 č
riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse
finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese
nella programmazione triennale di cui all'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque
non oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unità sanitarie
locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani
e gli Istituti di riabilitazione, gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di
riposo, previa autorizzazione della Regione, possono
remunerare agli infermieri dipendenti
in forza di un contratto con l'azienda prestazioni orarie
aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a
quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni
sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché
rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato,
ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi
versati all'INAIL.
3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri
e i tecnici sanitari di radiologia medica
dipendenti dalla stessa Amministrazione, in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno
sei mesi;
b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle
mansioni come certificate dal medico competente;
c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione
aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino
la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese
le assenze per malattia.
4. L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le
prestazioni aggiuntive per garantire gli standard assistenziali
nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie.
5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione
di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono
determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali
in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario
di cui al comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5 si applicano,
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica disciplina
contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003.
7. Il Ministro della salute, sentito il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, le figure di operatori professionali
dell'area sanitaria, fatte salve le competenze già attribuite
alle professioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio
1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, nonché, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure
professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione
sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati
a cura delle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
statale. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di
insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché i
principi per la composizione della commissione esaminatrice e per
l'espletamento dell'esame finale senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
8. Fino a quando non si procederā ai sensi del comma 7, per l'operatore
socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui all'accordo
intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-regioni
tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Con la stessa procedura č disciplinata, per l'operatore socio-sanitario
la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente
a detto operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica
e di svolgere alcune attivitā assistenziali in base all'organizzazione
dell'unitā funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive
del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o
sotto la sua supervisione.
9. Il conseguimento del master di primo livello di tipo specialistico
in Scienze infermieristiche e delle professioni
sanitarie, organizzato dalle università ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
costituisce titolo valutabile ai fini della carriera.
10. I diplomi, conseguiti in base alla
normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie
di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n.
251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso
ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi
di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509,
attivati dalle università. All'articolo 1, comma
1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la parola:
"architettura" sono inserite le seguenti: "ai corsi
di laurea specialistica delle professioni sanitarie,".
10-bis. Le Aziende unità sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che
svolgono attività sanitarie e socio-sanitarie possono assumere
personale sanitario diplomato o laureato non medico residente in
altri Paesi dell'Unione europea, fermo restando il vincolo finanziario
di cui al comma 1.
10-ter. Il Ministro della salute può
autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica
per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli
abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione.
11. In ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti dall'Accordo
tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001.
Art. 1-bis.
Modifica al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626
1. All'articolo 2, comma
1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, dopo le parole: "o in clinica del lavoro", sono
inserite le seguenti: "o in igiene e medicina preventiva o
in medicina legale e delle assicurazioni".
Art. 1-ter.
Disposizioni particolari per le province
autonome di Trento e di Bolzano
1.
Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
|