RICONOSCIMENTO TITOLI DI ASSISTENTE SANITARIO, INFERMIERE E INFERMIERE PEDIATRICO
Coloro che hanno conseguito all’estero un titolo professionale di Assistente Sanitario, Infermiere, Infermiere Pediatrico, e che intendono esercitare la professione in Italia, devono ottenere dal Ministero della Salute italiano il riconoscimento del titolo e provvedere all’iscrizione al relativo Albo Professionale, per poter esercitare la professione sanitaria. Il mancato rispetto delle norme previste costituisce violazione della legge penale.
TITOLI CONSEGUITI IN PAESI NON UE
DA CITTADINI COMUNITARI E NON COMUNITARI
Tutti i cittadini, comunitari e non comunitari, in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese non comunitario, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo al Ministero della salute italiano, anche se il titolo è già stato riconosciuto in un altro Paese dell’Unione Europea. In tal caso, il Ministero prenderà in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario.
Per ottenere il riconoscimento scaricare dal sito del Ministero della salute l’apposita domanda e l’elenco dei documenti da produrre, si ricorda inoltre che in base alla Provincia o la Regione in cui si intende esercitare la professione la richiesta andrà inoltrata agli uffici regionali competenti o direttamente al Ministero, così come specificato nel sito del Ministero della salute.
Si precisa che per la Regione Emilia-Romagna sia i cittadini comunitari che non-comunitari devono presentare la domanda completa degli allegati direttamente al Ministero della Salute – Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie – Ufficio IV – Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma, utilizzando il modello D2 e l’ allegato D2 , e non rivolgersi all’Ufficio Regionale indicato sul sito del Ministero.
Per maggiori informazioni:
- Sito Ministero della salute
- Ministero della sanità - DPS / III L.40/ OC-1259 - Cittadini stranieri non comunitari. Riconoscimento titoli professionali dell'area sanitaria conseguiti all'estero. Autorizzazione all'esercizio professionale.
TITOLI CONSEGUITI IN PAESI UE
DA CITTADINI COMUNITARI E NON COMUNITARI
La procedura di riconoscimento in Italia di un titolo straniero, acquisito in un Paese dell'Unione Europea, è differenziata a seconda se il titolo appartiene a:
• cittadini dell'Unione Europea
• cittadini non comunitari
E’ possibile scaricare dal sito del Ministero della salute l’apposita domanda e l’elenco dei documenti da produrre.
Per maggiori informazioni:
- Sito Ministero della salute
AVVERTENZE
Efficacia dei decreti di riconoscimento di titoli conseguiti in Paesi non comunitari
- I decreti di riconoscimento perdono efficacia dopo due anni dalla data di rilascio, se l’interessato non si è iscritto al relativo Albo professionale. (art.44, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334).
- I decreti di riconoscimento rilasciati prima del 25 febbraio 2005 (data di entrata in vigore del DPR 334/2004), in caso di mancata iscrizione al relativo Albo Professionale, perdono efficacia trascorsi due anni da tale data.