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DECRETO 14 SETTEMBRE 1994, N° 739.
ministero della sanità
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA
E DEL RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni,
spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure
professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure
professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell’infermiere;
Ritenuto di prevedere e disciplinare la formazione
complementare;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso
nella seduta del 22 aprile 1994;
Ritenuto che, in considerazione della priorità attribuita
dal piano sanitario nazionale alla tutela della salute degli anziani, sia
opportuno prevedere espressamente la figura dell’infermiere geriatrico addetto
all’area geriatrica anziché quella dell’infermiere addetto al controllo delle
infezioni ospedaliere, la cui casistica assume minor rilievo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
nell’adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema
di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. È individuata la figura professionale dell’infermiere con il
seguente profilo: l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del
diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è
responsabile dell’assistenza generale infermieristica.
2. L’assistenza infermieristica preventiva, curativa,
palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le
principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati
e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.
3. L’infermiere:
a) partecipa all’identificazione dei bisogni di salute
della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della
persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale
infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni
diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli
altri operatori sanitari e sociali;
f) per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove
necessario, dell’opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture
sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in
regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di
supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo
professionale e alla ricerca.
5. La formazione infermieristica post-base per la pratica
specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle
conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire
specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
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a) sanità pubblica: infermiere di sanità
pubblica; |
| b) pediatria: infermiere pediatrico; |
| c) salute mentale-psichiatria: infermiere
psichiatrico; |
| d) geriatria: infermiere geriatrico; |
| e) area critica: infermiere di area critica. |
6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio
sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero
della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare
specifica.
7. Il percorso formativo viene definito con decreto del
Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di
formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per
l’esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di
apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente
legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza
di mutate condizioni di fatto.
Art. 2.
1. Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa
l’iscrizione al relativo albo professionale.
Art. 3.
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono
individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente
ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 2 ai
fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai
pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 14 settembre 1994
Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 359
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