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CONCETTI ESSENZIALI TRATTI DALLE NORME DELLO STATO
Decreto
del Ministero dell'Istruzione, dell'Universitā e della Ricerca
3 novembre
1999 n. 509
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Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei -
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Per corsi di studio si
intende: corsi di laurea, corsi di laurea specialistica e di
specializzazione;
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Per titoli di studio si
intende: la laurea, la laurea specialistica e il diploma di
specializzazione.
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Il corso di laurea ha
l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di
metodi e contenuti scientifici e l'acquisizione di specifiche
conoscenze professionali infermieristiche.
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Il corso di laurea
specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione
di livello avanzato per l'esercizio di attivitā di elevata
qualificazione in ambiti specifici.
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Per essere ammessi al corso
di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea
triennale, ma, in specifico, per l'area sanitaria pertanto anche
per quella infermieristica, č stata emanata la legge 8 gennaio
2002 n. 1 che ha convertito con modificazioni il D.L. 12/11/2001, n.
402 ed in particolare l'art. 1, comma 10, il quale ha previsto che
tutti i titoli dell'area sanitaria conseguiti prima del 1999 sono
validi per l'accesso alle lauree specialistiche.
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