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CONCETTI ESSENZIALI TRATTI DALLE NORME DELLO STATO

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 art. 6 comma 3: 

 

la formazione infermieristica avviene nell'Universitā con il concorso del servizio sanitario. Il Ministro della Sanitā individua con proprio decreto la figura dell'infermiere. ( DM 739/94

Il corso, di durata triennale, attiene alle norme europee (accordo di Strasburgo 1967 - recepito dall'Italia con Legge 795/1973).

- L'esame finale abilita all'esercizio professionale-

 

 

Decreto Ministro della Sanitā 14 settembre 1994 n. 739

 

L'infermiere č l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario (oggi laurea triennale) abilitante e dell'iscrizione all'Albo professionale č responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

 

 >> Leggi il Decreto in versione integrale

 

Legge 26 febbraio 1999 n. 42

- Definizione della professione sanitaria di infermiere -

  1. Questa legge connota (insieme ad altre) la professione di infermiere quale professione sanitaria.

  2. Il campo proprio di attivitā e di responsabilitā della professione sanitaria di infermiere, di cui all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, č determinato dai contenuti del decreto ministeriale istitutivo del profilo professionale, dalla formazione di base e post-base e dal codice deontologico.